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Cosa prevede la legge 40

  02 luglio 2007, 20:00

Cosa prevede la legge 40     



I punti principali della legge sulla procreazione medicalmente assistita, entrata in vigore il 10 marzo 2004.

- ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA: è consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci; sterilità e infertilità devono essere documentate e certificate dal medico.

- NO ALL'ETEROLOGA: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia.

- CHI PUO' RICORRERE ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE: le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, alle mamme-nonne e alla fecondazione post mortem.

- TUTELA DEL NATO E DEL NASCITURO: la legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nascono dall'applicazione di queste tecniche sono figli legittimi della coppia o acquisiscono lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.

- CONSENSO INFORMATO: la coppia deve essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione. Una volta che l' ovulo è fecondato deve essere impiantato entro sette giorni e non e' possibile alcun ripensamento.

- EMBRIONI E SPERIMENTAZIONE: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull' embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E' vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.

-NO ALLA DIAGNOSI PRE IMPIANTO

- PRODUZIONE EMBRIONI: è possibile produrre non più di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto.

- ADOTTABILITA' DEGLI EMBRIONI: è prevista l' adottabilità degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l' impianto da almeno tre anni.

- CRIOCONSERVAZIONE: è consentita solo quando il trasferimento nell' utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.





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