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Caso Englaro e lo sconfinamento di Napolitano

Franco Ragusa,   09 febbraio 2009, 12:29

Caso Englaro e lo sconfinamento di Napolitano Dibattito     

Il Dl è un atto di iniziativa governativa che deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Certamente, può esservi abuso, e il Quirinale può rinviarla per una nuova deliberazione. Ma rimane possibile accedere alla Consulta per gli eventuali rilievi di costituzionalità anziché spingere verso pericolose derive presidenzialiste



Osservo che l'esercizio eccezionale dei Decreti Legge è espressamente previsto in Costituzione e che il Governo è diretta espressione della maggioranza parlamentare che lo può sfiduciare.
In ogni caso, è il Parlamento a decidere in ultima istanza con la conversione dei DL entro 60 giorni. Napolitano, quindi, avrebbe ben potuto, in un sistema chiaro di competenze costituzionali (art. 74), chiedere una nuova deliberazione della legge di conversione del DL, cosa che avrebbe dovuto già fare in molte altre circostanze.
Certamente, lo strumento del DL pone la maggioranza parlamentare di fronte ad un bivio: approvare in tutta fretta una legge oppure andare contro un provvedimento del proprio Governo.

E' però abbastanza curioso che dopo tutti questi anni di semplificazione bipolare e di rafforzamento dei poteri dell'esecutivo si senta improvvisamente il bisogno di trovare dei freni attraverso forme improprie. Perfettamente d'accordo nel trovare-ripristinare questi freni, ma non certo cadendo dalla padella alla brace, attribuendo al Presidente della Repubblica poteri di veto inappellabili, senza cioè alcun controllo.

Il Presidente Napolitano ha citato dei precedenti che confermano la legittimità del suo intervento.

I precedenti citati dal Presidente Napolitano possono in parte attenuare le colpe (non è la prima volta e non sono quindi il primo), ma non risolvere le responsabilità riguardo all'eventuale sconfinamento presidenziale.
Ricordo che a dire l'ultima parola sulla legittimità costituzionale delle leggi è la Consulta. Il precedente, quindi, di un magistrato che non rinvia una legge alla Consulta non potrebbe in alcun modo essere addotto per impedire successive verifiche da parte di altri magistrati che potrebbero invece individuare possibili rilievi d'incostituzionalità.
Allo stesso modo, peraltro non dimenticando che il Governo e il Parlamento sono espressioni politiche delle maggioranze del momento (potrebbero quindi decidere di non sollevare un conflitto di attribuzione sulla base delle convenienze politiche del momento), il fatto che in precedenza non si sia arrivati di fronte alla Corte Costituzionale non significa che questa possibilità sia definitivamente preclusa.
Il nostro ordinamento, infatti, affida solo e soltanto alla Consulta l'ultima parola in ordine alla legittimità costituzionale delle leggi ed i conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato.

Il Governo non può varare DL per vanificare sentenze passate in giudicato.

A Costituzione vigente, chi ha i numeri in Parlamento fa le leggi e la magistratura le applica.
Nel caso in esame, il DL è un atto d'iniziativa del Governo avente valore di legge che deve però essere convertito in legge.
Certamente, può esservi abuso. Ma il sistema, per l'appunto, prevede la conversione dei DL entro 60 giorni e la possibilità, per il Presidente della Repubblica, di rinviare la legge così convertita per una nuova deliberazione.
Rimane infine sempre possibile accedere alla Corte Costituzionale per gli eventuali rilievi d'incostituzionalità (può ad esempio una legge annullare un diritto acquisito con tanto di sentenze passate in giudicato?). In tal senso, molto meglio spingere per facilitare le forme di accesso a questa forma di garanzia piuttosto che spingere verso pericolose derive presidenzialiste senza controllo che ci farebbero cadere dalla padella alla brace.





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